Art. 2.
(Soggetti destinatari della donazione).

      1. Possono essere destinatarie della donazione ai fini di nascita di cui alla

 

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presente legge le coppie coniugate o conviventi ovvero la donna non coniugata, né convivente.
      2. La donazione non è vincolata alla presenza di condizioni patologiche di sterilità o infertilità nei soggetti destinatari.